Scaduto il periodo transitorio per i contratti a termine, scattano le nuove norme del decreto lavoro, stabilite dallo scorso 14 luglio. Secondo Inps, i nuovi contratti a termine in agosto si sono ridotti del 50% rispetto al mese precedente, mentre Istat ha rilevato una crescita dei rapporti a tempo (+0, 8% a settembre) contro un calo di quelli permanenti (-0, 5%). La circolare del Ministero del lavoro chiarisce i termini del nuovo decreto.
Il 31 ottobre scaduto il periodo transitorio
Dal primo novembre è scattata la nuova normativa che coinvolge oltre 500 mila tra lavoratori e imprese, per un totale di circa tre milioni di dipendenti a tempo determinato. Per loro le vecchie regole sul rinnovo del rapporto lavorativo sono rimaste valide fino al 31 ottobre scorso. Ora il periodo transitorio stabilito dal decreto lavoro (Dl 87/2018), convertito nella legge 96/2018 in vigore dal 12 agosto scorso, è scaduto, e dall’inizio di novembre sono partite le nuove misure.
Le nuove norme sul lavoro dal 1 novembre
In particolare le nuove regole, applicate ai contratti rinnovati a partire dal 1 novembre 2018 (o iniziati a partire dal 14 luglio 2018, momento dell’entrata in vigore del decreto) e chiarite dalla circolare del Ministero, prevedono che:
La durata massima del primo contratto a termine senza causale sia di 12 mesi;
- Oltre i 12 mesi, la proroga necessita di causale, ovvero occorre precisare la temporaneità del rapporto di lavoro e le esigenze lavorative alle quali si fa fronte con tale contratto, che devono avere natura straordinaria. Questa necessità si pone anche quando i 12 mesi si raggiungono con la proroga e non con il contratto originario;
- Il numero massimo di proroghe è fissato a quattro nell’arco di 24 mesi (prima erano cinque nell’arco di 36 mesi);
- La durata massima dei rapporti a tempo determinato fra uno stesso datore di lavoro e uno stesso lavoratore è fissato in 24 mesi, a meno che il contratto collettivo non preveda diversamente;
- Tali norme non valgono per i contratti stagionali;
- A partire dal 14 luglio sono già validi i criteri di maggiorazione dei costi ad ogni rinnovo: lo 0, 5% per ogni proroga, in via cumulativa;
- A partire dal 12 agosto è entrato in vigore il limite del 30% di lavoratori flessibili per azienda (a tempo determinato o in somministrazione) rispetto al totale.